Art. 5.
(Disposizioni transitorie e di coordinamento).

      1. Ai fini della promozione di cui all'articolo 2, i capitani provvisti della qualifica di primo capitano sono equiparati al grado di maggiore.
      2. Il periodo superiore ai quattro anni trascorso nel grado di sottotenente è utilizzato per il raggiungimento della qualifica di cui al comma 1, su separata istanza dell'interessato, da presentarsi in qualsiasi momento accompagnata dalla ricevuta del versamento di cui all'articolo 4.
      3. La promozione al grado superiore o l'attribuzione della qualifica di primo capitano intervenute successivamente alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 danno diritto alla presentazione di ulteriore istanza per l'attribuzione del nuovo grado a titolo onorifico, che deve essere accompagnata da un nuovo versamento ai sensi dell'articolo 4.